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Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 01/10/1976 (Rv. 382002 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DEDOTTO - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382002-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DEDOTTO - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*

Il vizio di ultra od extra petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Tale vizio e, pertanto, configurabile nei confini oggettivi della pronuncia e non anche nelle ragioni di fatto o di diritto che vengano assunte a fondamento logico o giuridico della decisione. Il giudice puo, senza incorrere nel vizio di extra petizione, dare al rapporto dedotto in causa una definizione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, trarne le debite conseguenze giuridiche, purche rispetti il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed il divieto di sostituire d'ufficio, a quella espressamente e formalmente proposta, un'Azione di natura diversa. Ne consegue che rientra nei poteri del giudice del merito interpretare una clausola contrattuale, che secondo i contrapposti assunti delle parti conterrebbe una condizione semplice o meramente potestativa, come contenente, invece, un termine rimesso alla volonta del debitore e quindi da determinarsi dal giudice a norma dell'art 1183, secondo comma, cod civ. (Conf 2327/74, mass n 370718; (Conf 2850/73, mass n 366441).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)