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Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 19/10/1972 (Rv. 360936 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - SOSPENSIONE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360936-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - SOSPENSIONE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali, di cui all'art 1, primo comma, della legge 14 luglio 1965, n 818, opera esclusivamente sui termini processuali scadenti durante il periodo tassativamente stabilito (primo agosto - 15 settembre) e non anche su quelli che venivano a scadere dopo tale ultima data. (Conf 1949'72, mass n 359052; 1278'72, mass n 357793).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)