diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1278 del 22/04/1972 (Rv. 357793 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTO DALLA LEGGE N 811 DEL 1965 - TERMINI SCADENTI SUCCESSIVAMENTE AL 15 SETTEMBRE - SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357793-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE DISPOSTO DALLA LEGGE N 811 DEL 1965 - TERMINI SCADENTI SUCCESSIVAMENTE AL 15 SETTEMBRE - SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA.*

Ai sensi dell'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, la sospensione dei termini processuali, e quindi anche di quelli stabiliti per le impugnazioni, opera solo quando tali termini scadono durante il periodo di tempo tassativamente stabilito (primo agosto-15 settembre), e non e quindi applicabile ai termini che scadono successivamente, anche se il loro decorso abbia avuto inizio prima o durante il periodo indicato dalla norma suddetta. (nella specie, e stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto il 13 ottobre 1967, contro una sentenza notificata il 3 agosto 1967). (V 4062'68, mass n 337697).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)