Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 09/06/1975 (Rv. 376127 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI - AVVENUTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO - OMESSA COMUNICAZIONE DEL COLLAUDO AL FIDEJUSSORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DEL GARANTITO - PERSISTENZA.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI - AVVENUTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO - OMESSA COMUNICAZIONE DEL COLLAUDO AL FIDEJUSSORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DEL GARANTITO - PERSISTENZA.*
Nell'Assicurazione fideiussoria stipulata per garantire l'esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale le parti hanno stabilito il pagamento del cosiddetto 'premiò fino a quando il garantito non abbia comunicato l'avvenuta approvazione del collaudo dell'opera appaltata attiene alla durata del contratto e costituisce una specifica applicazione del corrispondente art 1896 cod civ; pertanto, pur essendo venuta meno la fideiussione con l'avvenuta esecuzione del contratto d'appalto, non cessa l'obbligazione del garantito di pagare il premio, ove non abbia comunicato tale fatto al fideiussore che, ignorando senza colpa l'avvenuto adempimento, e rimasto obbligato a tenersi pronto a garantire l'adempimento stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1896, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)