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Sez. U, Sentenza n. 7341 del 01/10/1987 (Rv. 455391 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ECCEPIRE L'ADEMPIMENTO DEL DEBITORE GARANTITO - VALIDITÀ - CONNESSIONE FRA RAPPORTO FIDEIUSSORIO E RAPPORTO PRINCIPALE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455391-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ECCEPIRE L'ADEMPIMENTO DEL DEBITORE GARANTITO - VALIDITÀ - CONNESSIONE FRA RAPPORTO FIDEIUSSORIO E RAPPORTO PRINCIPALE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*

La clausola, con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo, senza la possibilità di eccepire l'eventuale adempimento del debitore garantito, configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio dell'accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., nei confronti del convenuto straniero, tenuto conto che il suddetto impegno, non potendo autorizzare il creditore a conseguire due volte la prestazione, non lo sottrae a rivalsa ove si sia già verificato l'adempimento dell'obbligazione garantita. (V 2297/75, mass n 376127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Proc. Civ. art. 4 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)