Sez. 2, Sentenza n. 1988 del 11/09/1965 (Rv. 313783 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RECIPROCO MANDATO AD AMMINISTRARE*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RECIPROCO MANDATO AD AMMINISTRARE*
Nella societa irregolare, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, si presume l'esistenza, tra i soci, di un reciproco mandato ad amministrare, con la conseguenza che ciascuno dei soci e legittimato a stare in giudizio per la societa, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci solidalmente coobbligati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)