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Sez. 2, Sentenza n. 1988 del 11/09/1965 (Rv. 313783 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RECIPROCO MANDATO AD AMMINISTRARE*
Stato
decisa il 1965-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313783-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RECIPROCO MANDATO AD AMMINISTRARE*

Nella societa irregolare, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, si presume l'esistenza, tra i soci, di un reciproco mandato ad amministrare, con la conseguenza che ciascuno dei soci e legittimato a stare in giudizio per la societa, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci solidalmente coobbligati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)