diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 22/02/2002 (Rv. 552451 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto del giudice delegato di ammissione allo stato passivo - Efficacia nel giudizio promosso nei confronti di coobbligati del fallito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552451-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il decreto con cui il giudice delegato dispone l'ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento non produce effetti nel giudizio promosso dal creditore nei confronti dei coobbligati del fallito (nella specie, fideiussori), atteso che esso ha mera efficacia preclusiva limitata all'ambito della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)