Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 29/03/2012 (Rv. 622180 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Formazione dello stato passivo - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità ex art. 111 Cost. su ricorso del fallito - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
Non sono impugnabili dal fallito, con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., i provvedimenti adottati dal giudice delegato nel subprocedimento di formazione dello stato passivo, non solo perchè privi di definitività, ma anche per l'espressa previsione dell'art. 100 legge fall., che delinea il procedimento di verifica dei crediti come interno alla procedura concorsuale, con efficacia endofallimentare dei provvedimenti conseguenti; inoltre, il difetto di legittimazione è desumibile anche dall'art. 43 legge fall., che prevede, in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)