Sez. U, Sentenza n. 1195 del 07/05/1973 (Rv. 363741 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA.*
In Sede di regolamento di giurisdizione non possono essere trattate altre questioni all'infuori di quelle che attengono alla giurisdizione o sono in funzione di questa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)