Sez. U, Sentenza n. 3728 del 22/10/1976 (Rv. 382424 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimita costituzionale di una norma sostanziale o processuale e ammissibile unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimita costituzionale si rifletta sulla Determinazione della giurisdizione, e cioe conduca alla modificazione della consistenza della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. (Conf 495/74, mass n 368237; (Conf 1195/73, mass n 363741; (Conf 1330/72, mass n 357867; (Conf 429/72, mass n 356346).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)