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Sez. U, Ordinanza n. 3368 del 16/02/2006 (Rv. 587346 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Stato giuridico di società di capitali già costituita in Italia - Trasferimento della sede legale ed amministrativa, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, in altro Stato dell'Unione europea - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Art. 25 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Portata.
Stato
decisa il 2006-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587346-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero (nella specie: in Ucraina) la sede legale, allorquando a detto trasferimento non abbia fatto seguito anche il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e del centro dell'attività direttiva ed amministrativa, in quanto il trasferimento si è risolto in un atto meramente formale, restando pertanto escluso che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati. In tal caso, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 218 del 1995, spetta al giudice del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della società stabilire, in conformità al proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della società.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25, Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)