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Sez. U, Ordinanza n. 1244 del 23/01/2004 (Rv. 569646 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Stato giuridico di società di capitali già costituita in Italia - Trasferimento della sede legale ed amministrativa, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, in altro Stato dell'Unione europea, con cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia e conseguente costituzione "ex novo", nello Stato estero (nella specie: Lussemburgo), di società a responsabilità limitata - Istanza di fallimento - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Art. 25 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Portata - Diritto di stabilimento, sancito nel Trattato UE - Irrilevanza (nella specie).
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569646-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero (nella specie: in Lussemburgo) la sede statutaria e quella amministrativa, quando a detto trasferimento consegua, con la cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia, la perdita della nazionalità italiana e l'assunzione della nazionalità (alla stregua del principio della sede) del Paese in cui è avvenuto il trasferimento. Difatti, l'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 individua in generale il criterio di collegamento nella legge del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della società, e questa legge richiama anche per disciplinare le vicende della società, mentre - ai sensi del terzo comma di detto art. 25 - il trasferimento della sede all'estero in tanto ha efficacia, come continuità del soggetto giuridico, in quanto, essendo stato il trasferimento medesimo posto in essere conformemente alle leggi degli Stati interessati, questi concordino sugli effetti da attribuire alla vicenda societaria, il che non si verifica quando (come nella specie) la società, come ente societario italiano, venga meno, e la società "ex novo" costituita all'estero sia assoggettata esclusivamente alla nuova "lex societatis". (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno altresì escluso che esso sia nella specie contrastato dagli artt. 43 e 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea, atteso che nella vicenda considerata viene in rilievo, non il diritto di stabilimento, in detto Trattato consacrato, ma, esclusivamente, l'estinzione di un ente, che è regolata dal diritto nazionale, essendo tuttora rimessi alla competenza delle singole legislazioni nazionali l'esistenza e il funzionamento delle società, come pure i requisiti e le modalità necessarie per modificare il luogo di destinazione della sede sociale).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)