Sez. 5, Sentenza n. 10400 del 07/02/2006 Ud. (dep. 24/03/2006) Rv. 233769 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 106 e 111 Cost, dell'art. 11 cod. proc. pen. nella parte in cui non estende la disciplina derogatoria della competenza territoriale al caso in cui il giudice onorario eserciti, per ragioni professionali, attività di difensore della parte civile nel procedimento - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 106 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. -nella parte in cui non prevede l'estensione della disciplina derogatoria della competenza territoriale nel caso in cui il difensore e procuratore speciale della parte civile svolga la relativa attività difensionale in relazione ad un procedimento penale attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario, compreso nel distretto in cui detto avvocato esercita l'attività di giudice onorario - in quanto il fatto che il magistrato onorario svolga attività difensionale, autorizzatagli dalla professione di avvocato, presso un ufficio giudiziario compreso nello stesso distretto di Corte di appello in cui egli eserciti funzioni giurisdizionali non vulnera il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., difettando il presupposto fondamentale della paritetica condizione dei soggetti nel procedimento penale, né vulnera il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., né il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., né i principi di cui all'art. 106 Cost., assolutamente inconferenti rispetto alla questione sollevata, né infine il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che la norma censurata non altera la condizione paritaria dei giudicandi davanti al giudice e la posizione super partes di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 106, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)