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Sez. 5, Sentenza n. 26998 del 23/05/2007 Ud. (dep. 11/07/2007) Rv. 237259 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 cod.proc.pen. nella parte in cui non estende la deroga al regime della competenza territoriale del giudice al caso in cui il fatto illecito sia successivo al trasferimento del magistrato in altro distretto ma pur sempre riferito all'esercizio delle funzioni da questi svolte nel distretto in cui si procede - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237259-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod.proc.pen., nella parte in cui non estende la deroga alla disciplina della competenza territoriale per il reato commesso successivamente al trasferimento del magistrato in un ufficio giudiziario di altro distretto, quando tuttavia i fatti siano riferiti alle funzioni esercitate nel distretto in cui si procede penalmente, in quanto la regola dell'art. 11 costituisce una deroga eccezionale al regime della competenza territoriale del giudice che resta pur sempre legata ad elementi oggettivi di luogo e di tempo in virtù di una ricognizione estrinseca del reato per cui si procede, senza che siano necessari apprezzamenti valutativi o discrezionali che verrebbero, invece, introdotti estendendo i casi di spostamento della competenza in base al nesso tra il fatto oggetto del giudizio e le funzioni esercitate dal magistrato interessato e, comunque, sulla base di criteri non predeterminati che possono rilevare ai fini dell'applicazione di altri istituti, quali l'astensione e la ricusazione preordinati a garantire l'imparzialità del giudice. Nemmeno è violato l'art. 3 Cost. in ragione della differente disciplina della professione legale che impedisce per due anni a coloro che siano stati magistrati di svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale esercitarono le loro funzioni negli ultimi tre anni (art. 26 l. n. 34 del 1936), stante la radicale diversità della disciplina che regola l'esercizio dell'attività requirente da quella propria del difensore (vedi Corte cost. sent. n. 381 del 1999).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)