Sez. L, Sentenza n. 646 del 11/02/1978 (Rv. 389978 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - DI LITE RELATIVA ALLA PROROGA LEGALE - COSTITUZIONE DI NUOVO RAPPORTO DI DURATA DETERMINATA - SOTTRAZIONE DI QUEST'ULTIMO AL REGIME VINCOLISTICO - CONDIZIONI - NESSO FUNZIONALE TRA LA TRANSAZIONE ED IL NUOVO RAPPORTO - NECESSITA - ESTREMI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - DI LITE RELATIVA ALLA PROROGA LEGALE - COSTITUZIONE DI NUOVO RAPPORTO DI DURATA DETERMINATA - SOTTRAZIONE DI QUEST'ULTIMO AL REGIME VINCOLISTICO - CONDIZIONI - NESSO FUNZIONALE TRA LA TRANSAZIONE ED IL NUOVO RAPPORTO - NECESSITA - ESTREMI.*
Quando una transazione abbia posto fine ad una lite relativa alla proroga legale di un contratto agrario e si sia costituito tra le parti un nuovo rapporto di durata determinata, questo solo ove abbia nella transazione la propria genesi resta sottratto al regime vincolistico e cosi anche alla proroga disposta da leggi sopravvenute. Pertanto, per il riconoscimento di tale nesso funzionale fra i predetti Atti, mentre non e necessario il requisito della loro contestualita o contemporaneita, e indispensabile che attraverso l'interpretazione del nuovo contratto risulti dimostrato che esso e stato concluso come estrinsecazione e ulteriore attuazione dell'accordo transattivo, in cui conseguentemente trovi la propria ragione d'essere ed il proprio specifico titolo e non solo un mero precedente temporale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)