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Sez. 1, Sentenza n. 745 del 15/03/1973 (Rv. 362974 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - INVALIDITA O MORTE DEL DIPENDENTE STATALE PER FATTO COLPOSO DELLA PA - INDENNIZZO DIVERSO DALLA PENSIONE - INAMMISSIBILITA SOTTO IL REGIME DEL RDL N 313 DEL 1936 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA PREDETTA - CONSEGUENZE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - PRESCRIZIONE - ECCEPIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362974-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - INVALIDITA O MORTE DEL DIPENDENTE STATALE PER FATTO COLPOSO DELLA PA - INDENNIZZO DIVERSO DALLA PENSIONE - INAMMISSIBILITA SOTTO IL REGIME DEL RDL N 313 DEL 1936 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA PREDETTA - CONSEGUENZE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - PRESCRIZIONE - ECCEPIBILITA - ESCLUSIONE.*

Durante il tempo in cui, vigendo la limitazione stabilita dal RDL 6 febbraio 1936 n 313 - il quale escludeva, per i dipendenti civili e militari dello stato e per i loro aventi diritto, che avessero riportato inabilita di ogni grado o fossero deceduti per fatto colposo della amministrazione, qualunque Forma di indennizzo diversa dal trattamento di quiescenza o di pensione - l'obbligazione risarcitoria a carico dello stato veniva integralmente adempiuta mediante pagamento delle rate di pensione. Pertanto, poiche non poteva configurarsi alcuna inerzia ingiustificata da parte del titolare (il quale nulla poteva chiedere di piu o di diverso), che costituisse il necessario presupposto della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, questo diritto puo essere fatto valere dopo che l'anzidetta limitazione e stata abrogata con la legge 6 marzo 1950, n 104, e dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 30 gennaio 1962, n 1, della Corte costituzionale. (contra 1568/70, mass n 347451).*

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1950 num. 104, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)