Sez. U, Sentenza n. 1568 del 18/09/1970 (Rv. 347451 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - NORMA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE INIBENTE UN DETERMINATO DIRITTO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - MOMENTO AL QUALE DEVE FARSI RISALIRE IL VIZIO DI ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'AZIONABILITA DEL DIRITTO, PRIMO INIBITO, ED AL DECORSO DEL RELATIVO TERMINE PRESCRIZIONALE - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER CAUSA DI SERVIZIO.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - NORMA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE INIBENTE UN DETERMINATO DIRITTO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - MOMENTO AL QUALE DEVE FARSI RISALIRE IL VIZIO DI ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'AZIONABILITA DEL DIRITTO, PRIMO INIBITO, ED AL DECORSO DEL RELATIVO TERMINE PRESCRIZIONALE - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER CAUSA DI SERVIZIO.*
Una volta stabilito che il vizio di incostituzionalita di una norma (nella specie, quella dell'articolo unico del d lt 21 ottobre 1915, 1558, che limitava al trattamento di quiescenza ogni diritto dell'impiegato dello stato, in caso di infortunio per causa o in occasione di servizio) era originario e risaliva, trattandosi di norma anteriore alla Costituzione, al momento in cui, con la entrata in vigore della Costituzione, la norma medesima era venuta a trovarsi in contrasto con l'ordinamento costituzionale dello stato, deve ritenersi che, sin da quello stesso momento, il diritto, gia inibito dalla norma illegittima, sia divenuto azionabile ed il relativo termine di prescrizione(art 2947, comma primo cod civ) abbia cominciato a decorrere (art 2935 cod civ). l'Obbligo del giudice di disapplicare la norma illegittima, per contrasto con i precetti costituzionali, sorge solo con la pubblicazione della pronuncia di incostituzionalita ma, sin dall'entrata in vigore della Costituzione il giudice e tenuto a rilevare anche d'ufficio il vizio di illegittimita costituzionale ed ad adottare i conseguenti provvedimenti mentre il cittadino che conformi il suo comportamento alla norma illegittima e si astenga dall'esercitare il diritto, che detta norma gli inibiva, lo fa a proprio rischio e deve subire, anche ai fini della prescrizione, le conseguenze della propria inerzia.*
Riferimenti normativi: Legge 28/05/1936 num. 1126 art. 1, Costituzione art. 28, Costituzione art. 136, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)