Sez. U, Sentenza n. 1527 del 23/06/1967 (Rv. 328254 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOVITA E ORIGINALITA - POSSIBILITA DI CONFUSIONE - CONFRONTO TRA I SEGNI - CRITERI.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOVITA E ORIGINALITA - POSSIBILITA DI CONFUSIONE - CONFRONTO TRA I SEGNI - CRITERI.*
Il confronto tra due segni distintivi, al fine di accertare la possibilita di confusione del marchio, va condotto in via sintetica, mediante uno sguardo d'insieme, e cio in relazione alla normale possibilita di percezione del pubblico, mediante cioe uno sguardo di insieme che tenga conto degli effetti grafici e fonetici delle espressioni adoperate, nonche della normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel prodotto. (Cfr. 1033-65).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)