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Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 25/06/1971 (Rv. 352639 - 01)

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - NOME E SEGNI DISTINTIVI - CONFUSIONE - CONFONDIBILITA DI DUE MARCHI - INDAGINE - CRITERI - VALUTAZIONE GLOBALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352639-01

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - NOME E SEGNI DISTINTIVI - CONFUSIONE - CONFONDIBILITA DI DUE MARCHI - INDAGINE - CRITERI - VALUTAZIONE GLOBALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Al fine dell'accertamento della confondibilita o meno di due marchi, il giudice del merito deve procedere all'esame comparativo fra i marchi in conflitto non gia in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti. Il giudizio espresso in proposito dal detto giudice si sottrae al Sindacato di legittimita, ove sia sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto. (Conf 1680-68, mass n 333496' 1527-67, mass n 328254).*

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)