Sez. 1, Sentenza n. 4312 del 28/04/1998 (Rv. 514935 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo verbale di constatazione - Impugnabilità innanzi alle Commissioni Tributarie - Esclusione - Art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 - Contrasto con gli artt. 24, 97 e 113 della Cost. per la mancata previsione della impugnabilità del processo verbale di constatazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non è direttamente impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie, essendo sfornito di autonomia, trattandosi di atto endoprocedimentale, il cui contenuto e le cui finalità consistono nel reperimento e nell'acquisizione degli elementi utili ai fini dell'accertamento. La mancata previsione della impugnabilità di tale atto non pone l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 in contrasto con gli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, atteso che la non impugnabilità deriva dalla sua natura di atto endoprocedimentale e la tutela giudiziaria ha modo di attuarsi in relazione all'atto terminale del procedimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)