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Sez. 5, Sentenza n. 787 del 20/01/2004 (Rv. 569508 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo verbale redatto dagli organi della SIAE - Impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569508-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il processo verbale di constatazione redatto dagli organi della SIAE, inserito nell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione finanziaria, con funzione di documentazione, è sfornito di autonoma rilevanza e resta atto endoprocedimentale, privo di rilevanza esterna e valore impositivo, che non incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente. Pertanto, esso non è direttamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie (Fattispecie relativa ad accertamento fiscale, compiuto presso un centro sportivo di pattinaggio a rotelle e noleggio pattini, riguardante l'applicabilità dell'imposta sugli spettacoli disciplinata dal d.P.R. n. 640 del 1973).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)