Sez. 3, Sentenza n. 114 del 14/01/1976 (Rv. 378750 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La concessione di un termine, ai sensi dell'art 244, cod proc civ, per la formulazione o integrazione delle indicazioni relative ai capitoli della prova testimoniale ed alle persone da interrogare, costituisce l'esplicazione di una facolta meramente discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio non e sindacabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)