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Sez. 3, Sentenza n. 114 del 14/01/1976 (Rv. 378750 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378750-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La concessione di un termine, ai sensi dell'art 244, cod proc civ, per la formulazione o integrazione delle indicazioni relative ai capitoli della prova testimoniale ed alle persone da interrogare, costituisce l'esplicazione di una facolta meramente discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio non e sindacabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)