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Sez. L, Sentenza n. 3345 del 21/05/1980 (Rv. 407146 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - TERMINE - CONCESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - POTERE DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407146-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - TERMINE - CONCESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - POTERE DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La concessione da parte del giudice, ai sensi dell'art 244, comma terzo, cod proc civ di un termine per la formulazione o integrazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare costituisce l'esplicazione di una facolta meramente discrezionale che, come tale, essendo esercitata dal giudice in base ad un criterio di opportunita e di prudente apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa, non abbisogna di essere giustificata con apposita motivazione e, pertanto, il mancato Esercizio di tale facolta non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2545/77, mass n 386261; (Conf 114/76, mass n 378750).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)