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Sez. 6, Sentenza n. 9913 del 04/03/1975 Ud. (dep. 24/10/1975) Rv. 131027 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1975-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131027-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - PRESUPPOSTI.*

In relazione al nuovo testo dell'art 164 cod pen, modificato con la legge n 220 del 1974, il beneficio della sospensione condizionale della pena non puo essere concesso piu di due volte, indipendentemente dalla natura della pena inflitta. (nella specie il beneficio era stato richiesto sul presupposto che la precedente sospensione della pena era stata condizionata al pagamento della pena pecuniaria gia a sua volta sospesa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 12 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)