Sez. 4, Sentenza n. 609 del 26/11/1980 Ud. (dep. 29/01/1981) Rv. 147464 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITA NON PIU DI DUE VOLTE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITA NON PIU DI DUE VOLTE.*
La concessione del beneficio della sospensione condizionale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, nel rispetto dei principi indicati dall'art 164 cod pen. comunque, tale beneficio non puo essere concesso a colui che ne abbia goduto gia per due volte, anche se si tratta di condanne alle pene della multa o dell'arresto od ammenda). (sulla ostativita all'applicazione del beneficio se si sono verificate condanne per reati contravvenzionali, Cfr mass 145741, mass 144782 anno 1980 e massime ivi citate. In termini, Cfr mass 141783 anno 1979 mass 131027 anno 1975; contra, nel senso che le condanne alla multa, all'arresto e all'ammenda non sarebbero di per se ostative alla concessione del beneficio perche non costituirebbero 'precedente condannĂ e pertanto non sarebbero prese in considerazione ai fini dell'applicabilita dell'ultima parte dell'art 164, Cfr mass 134424 anno 1976 e massime ivi citate; sulla ostativita della reiterazione Cfr mass 136047 anno 1977 e massime ivi citate; mass 138266 anno 1978 prima parte; mass 138980 anno 1978 e massime ivi citate; mass 144620 anno 1980 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)