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Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 11/05/1989 (Rv. 462721 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462721-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio da parte del creditore procedente nell'atto di precetto, ai sensi del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., importa non la nullità del precetto bensì soltanto l'individuazione del forum executionis, ai fini della proposizione della opposizione a precetto, nel luogo in cui l'atto è stato notificato. (Conf 3653/74, mass n 372169; (Conf 3451/74, mass n 371968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)