Sez. 3, Sentenza n. 3451 del 08/11/1974 (Rv. 371968 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - GIUDICE COMPETENTE - ELEZIONI DI DOMICILIO O DICHIARAZIONE DI RESIDENZA - RILEVANZA - MANCANZA - RIFERIMENTO AL LUOGO DI NOTIFICA.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - GIUDICE COMPETENTE - ELEZIONI DI DOMICILIO O DICHIARAZIONE DI RESIDENZA - RILEVANZA - MANCANZA - RIFERIMENTO AL LUOGO DI NOTIFICA.*
A norma degli artt 27, 480 comma terzo e 615 comma primo cod proc civ il giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione a precetto va identificato in base al criterio delle elezione di domicilio o di residenza da parte del creditore: elezione che deve effettuarsi nel luogo, od in uno dei luoghi, in cui si trovino i beni - mobili ed immobili - del debitore, da sottoporre a pignoramento. Solo in caso di mancata dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio l'opposizione a precetto si deve proporre davanti al giudice del luogo in cui e stato notificato il precetto. (V 880'73, mass n 363208; 790'73, mass n 363046; (V 3705'69, mass n 343963).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)