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Sez. L, Sentenza n. 3302 del 07/03/2001 (Rv. 544504 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro notturno prestato secondo turni periodici - Differenze rispetto al lavoro straordinario - Funzioni direttive - Negazione del compenso per lavoro straordinario - Estensione al lavoro notturno - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544504-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Il lavoro notturno prestato con caratteri di periodicità regolare costituisce una modalità temporale propria delle mansioni svolte nelle ore notturne, piuttosto che un prolungamento di durata delle medesime, e, pertanto, esso, non essendo rispondente ad esigenze aziendali imprevedibili, non è assimilabile al lavoro straordinario, con la conseguenza che ad esso non si estende la negazione del diritto a compenso per quello stabilita dall'art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923, in relazione allo svolgimento di funzioni direttive per le quali non risulti previsto l'orario normale di lavoro comunque la durata massima dello stesso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)