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Sez. L, Sentenza n. 1491 del 10/02/2000 (Rv. 533704 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Compenso - Esclusione nei confronti del personale direttivo - Portata - Personale direttivo - Nozione.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533704-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di "personale direttivo", di cui all'art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923 è comprensivo - come chiarito dall'art. 3, n.2, del R.D. n. 1955 del 1923 (regolamento per l'applicazione del cit. R.D.L. n. 692 del 1923) - non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o sezioni di azienda e, in definitiva, i capi - ufficio e i capi - reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)