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Sez. L - , Ordinanza n. 6257 del 04/03/2019 (Rv. 653179 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Acquisto "iure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653179-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite "iure proprio", spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso. (Nella specie, il "de cuius", di nazionalità croata e deceduto nel 2009, godeva della pensione diretta dal 1984, sicché alla pensione di reversibilità si applicava la convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1957, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, è sufficiente l'avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)