Sez. L, Sentenza n. 23841 del 23/11/2015 (Rv. 637920 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Acquisto "jure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta - Regime giuridico applicabile vigente a tale momento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite "iure proprio", spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso. (Nella specie, il "de cuius", di nazionalità slovena, era deceduto nel 2007 ma godeva della pensione diretta dall'agosto 1986, sicché alla pensione di reversibilità si applicava la convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1947, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, è sufficiente l'avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 639 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)