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Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016 (Rv. 639655 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'investitore - Responsabilità dell'intermediario - Investitore non professionale - Ordini di acquisti ad alto rischio - Mancata acquisizione di informazioni, da parte del cliente, circa la rischiosità dei titoli - Concorso di colpa del cliente - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639655-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)