Sez. 1 - , Sentenza n. 12544 del 18/05/2017 (Rv. 644206 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione finanziaria - Obblighi informativi a carico dell'intermediario - Contenuto - Rischio del mancato rimborso del capitale e del "default" dell'emittente - Segnalazione - Necessità.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)