Sez. 6, Sentenza n. 2135 del 26/05/1997 Cc. (dep. 25/06/1997) Rv. 208007 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Obbligo di esame del Giudice - "Fumus" del delitto - Limite - Fattispecie: possesso di droga.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
L'esame che il Giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere limitato alla verifica dell'esistenza del "fumus commissi delicti" e non può estendersi all'accertamento dell'esistenza di gravi indizi di responsabilità, attività riservata alla successiva fase di applicazione di misure cautelari. (Fattispecie in tema di omessa convalida di arresto di soggetti trovati in possesso di cento grammi di droga - marijuana -, destinata, secondo gli ufficiali di P.G., allo spaccio. Accogliendo il ricorso del P.M. la Corte afferma, nel caso concreto, la desumibilità dei fatti dagli indizi sufficienti di delitto; ed in via di principio precisa che l'ordinanza di convalida non richiede motivazione anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)