Sez. L, Sentenza n. 10944 del 02/11/1998 (Rv. 520281 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Comporto contrattualmente di durata maggiore in caso di malattia o infortunio professionale - Accertamento demandato all'INAIL dal contratto collettivo - Valore vincolante nel giudizio - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE
Qualora il contratto collettivo preveda una durata diversa e più ampia del periodo di conservazione del posto di lavoro durante la malattia o l'infortunio del lavoratore (cosiddetto comporto) nell'ipotesi che essi abbiano natura professionale, e, ai fini della determinazione di tale natura, il contratto stesso faccia riferimento agli accertamenti dell'I.N.A.I.L., non può ritenersi derogato il principio che, nell'ambito del rapporto di lavoro simili accertamenti non hanno valore costitutivo ma solo certificativo e che quindi, in caso di contestazione, è necessario l'accertamento della situazione rilevante da parte del giudice, non vincolato dall'accertamento compiuto dall'istituto assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)