Sez. L, Sentenza n. 316 del 13/01/2003 (Rv. 559632 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Calcolo - Giorni di assenza per il riacutizzarsi di patologia derivante da pregresso infortunio sul lavoro - Computabilità - Esclusione - Condizioni - Accertamento da parte dell'INAIL della riconducibilità dell'assenza al riacutizzarsi della patologia professionale - Sufficienza - Percezione dell'indennità giornaliera - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa all'interpretazione del ccnl per i dipendenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha confermato la sentenza di primo grado, che, nell'interpretare l'art. 16 del ccnl per i dipendenti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, la quale stabilisce che, al fine del computo del periodo di "comporto", non può tenersi conto dei giorni di assenza per malattia professionale, come tale accertata dall'INAIL, aveva ritenuto detta clausola applicabile in riferimento ai giorni di assenza dovuti al riacutizzarsi di una patologia conseguente ad un infortunio sul lavoro, benché il dipendente non avesse fruito dell'indennità giornaliera, in quanto, per quella infermità, era titolare di rendita per inabilità permanente parziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)