Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 09/02/2026 (Rv. 677968-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione complementare dopo un decreto di espulsione - Opposizione - Garanzia processuale di un esame completo ed effettivo - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di immigrazione, anche nel caso in cui, dopo un decreto di espulsione, sia presentata domanda di protezione complementare, deve riconoscersi in favore del richiedente la garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta, dovendo perciò il giudice di pace attendere, qualora il tribunale abbia sospeso l'efficacia esecutiva del precedente diniego amministrativo, l'esito del relativo giudizio sulla protezione complementare prima di concludere il procedimento di opposizione all'espulsione, in tal modo assicurando a tale forma di protezione - in forza del combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 - il ruolo di necessario completamento del diritto d'asilo costituzionale.
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Commissione CEE del 2008 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)