Sez. 1, Sentenza n. 34155 del 26/12/2025 (Rv. 677113-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)