Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 18/06/1987 Ud. (dep. 04/12/1987) Rv. 177167 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ATTIVITÀ EDIFICATORIA ILLEGITTIMA POSTA IN ESSERE DAGLI ACQUIRENTI DEI LOTTI - NON AUTONOMA ED AVULSA RISPETTO AL PROGRAMMA LOTTIZZATORIO DELLA VENDITRICE - PERMANENZA DEL REATO DI LOTTIZZAZIONE FINO ALLA ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI EDILIZI.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ATTIVITÀ EDIFICATORIA ILLEGITTIMA POSTA IN ESSERE DAGLI ACQUIRENTI DEI LOTTI - NON AUTONOMA ED AVULSA RISPETTO AL PROGRAMMA LOTTIZZATORIO DELLA VENDITRICE - PERMANENZA DEL REATO DI LOTTIZZAZIONE FINO ALLA ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI EDILIZI.*
Qualora l'attività edificatoria illegittima, posta in essere da coloro che hanno acquistato a tale scopo i lotti predisposti, non si ponga in modo autonomo ed avulso dal programma ed intervento lottizzatorio realizzato dalla venditrice per lo stesso risultato, quella e questa si combinano tra loro in un rapporto di convergenza verso un'operazione unitaria e la permanenza del reato di lottizzazione abusiva dura fino a quando non siano ultimati i manufatti edilizi da parte degli acquirenti dei lotti.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)