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Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 18/06/1987 Ud. (dep. 04/12/1987) Rv. 177167 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ATTIVITÀ EDIFICATORIA ILLEGITTIMA POSTA IN ESSERE DAGLI ACQUIRENTI DEI LOTTI - NON AUTONOMA ED AVULSA RISPETTO AL PROGRAMMA LOTTIZZATORIO DELLA VENDITRICE - PERMANENZA DEL REATO DI LOTTIZZAZIONE FINO ALLA ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI EDILIZI.*
Stato
decisa il 1987-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177167-01

EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ATTIVITÀ EDIFICATORIA ILLEGITTIMA POSTA IN ESSERE DAGLI ACQUIRENTI DEI LOTTI - NON AUTONOMA ED AVULSA RISPETTO AL PROGRAMMA LOTTIZZATORIO DELLA VENDITRICE - PERMANENZA DEL REATO DI LOTTIZZAZIONE FINO ALLA ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI EDILIZI.*

Qualora l'attività edificatoria illegittima, posta in essere da coloro che hanno acquistato a tale scopo i lotti predisposti, non si ponga in modo autonomo ed avulso dal programma ed intervento lottizzatorio realizzato dalla venditrice per lo stesso risultato, quella e questa si combinano tra loro in un rapporto di convergenza verso un'operazione unitaria e la permanenza del reato di lottizzazione abusiva dura fino a quando non siano ultimati i manufatti edilizi da parte degli acquirenti dei lotti.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)