Sez. 6, Sentenza n. 1281 del 16/11/1988 Ud. (dep. 31/01/1989) Rv. 180343 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - INDIVIDUAZIONE.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - INDIVIDUAZIONE.*
La permanenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva cessa, a seconda che il reato sia stato realizzato mediante il frazionamento materiale del suolo o attraverso la stipulazione di negozi traslativi di singole porzioni di un'area, con l'esaurimento delle operazioni materiali di suddivisione o con la conclusione dell'ultimo degli Atti dispositivi del terreno. La successiva utilizzazione edilizia del suolo oggetto della lottizzazione costituisce attività ontologicamente e giuridicamente del tutto diversa da quella integrante la contravvenzione, priva di Rilevanza ai fini della cessazione della permanenza del reato. (la Corte di Cassazione ha espressamente escluso che la cessazione della permanenza si verifichi solo con il venir meno delle condotte degli acquirenti del terreno volte all'utilizzazione edilizia dello stesso). (Conf mass n 176692; (Conf mass n 171272; (Conf mass n 166029; (Conf mass n 160782; (Conf mass n 153966; (contra mass n 177167).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)