Sez. 3, Sentenza n. 19089 del 02/09/2009 (Rv. 609591 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale - Liquidazione degli onorari - Aumento dell'unico onorario - Valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario (nella specie a norma dell'art. 5, comma quarto, della tariffa professionale approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585), in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)