Sez. 2, Sentenza n. 17354 del 06/12/2002 (Rv. 559039 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale - Onorari - Liquidazione - Criteri.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione degli onorari ad un avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito lo stabilire, di volta in volta, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove - trattandosi di più processi distinti - sia mancato un provvedimento di riunione, l'aumento dell'unico onorario a norma dell'art. 5, comma quarto, della tariffa professionale approvata con D.M. 392/1990, atteso che, in base a quest'ultima disposizione, nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralità di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un formale provvedimento di riunione, va comunque liquidata un'unica parcella, eventualmente aumentata nella misura prevista dalla tariffa predetta, laddove, in situazioni analoghe, ma ricadenti sotto la disciplina del successivo D.M. 585/94 (inapplicabile, nella specie, "ratione temporis"), la liquidazione dell'onorario unico è prevista, in caso di riunione di cause, dal momento della riunione.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)