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Sez. 2, Sentenza n. 10483 del 07/10/1991 (Rv. 474134 - 01)

Professionisti - Ingegneri e architetti | Assistenza dell'intero svolgimento di un'opera pubblica dal progetto al collaudo - Compenso per l'attività professionale svolta - Determinazione ex art. 15 della tariffa professionale approvata con legge n. 143 del 1949 - Calcolo - Criteri - Comprensione nel "consuntivo lordo" dell'ammontare per revisione prezzi corrisposto all'appaltatore - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474134-01

Professionisti - Ingegneri e architetti

Allorché un ingegnere (od un architetto) svolga un'attività professionale consistente nell'assistenza dell'intero svolgimento di un'opera pubblica dal progetto fino al collaudo, il calcolo del compenso dovuto ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale approvata con la legge n. 143 del 1949 va commisurato al parametro costituito dal "consuntivo lordo" previsto per la realizzazione dell'opera, senza che in tale parametro, in difetto di convenzione specifica, possa includersi l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, atteso che l'indicata norma non comprende l'importo revisionale fra le componenti del consuntivo lordo, mentre le competenze del professionista per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisione dei prezzi sono autonomamente regolate dall'art. 23 lett. c) della tariffa stessa.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)