Sez. 2, Sentenza n. 3904 del 30/03/2000 (Rv. 535214 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Assistenza allo svolgimento di un'opera pubblica dal progetto al collaudo - Compenso - - Determinazione - Art. 15 della tariffa professionale approvata con la legge n. 143 del 1949 - Criterio del "consuntivo lordo" - Somme corrisposte all'appaltatore a titolo di revisione prezzi - Esclusione.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Ove un ingegnere o un architetto prestino attività professionale consistente nell'assistenza all'intero svolgimento di un'opera pubblica, dal progetto sino al collaudo, il calcolo del compenso dovuto loro, secondo la previsione dell'art. 15 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143, va commisurato al parametro costituito dal "consuntivo lordo" previsto per la realizzazione dell'opera stessa, che non include, in difetto di specifica convenzione, l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione prezzi, tant'è che le competenze dei detti professionisti per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisione prezzi sono autonomamente regolate dal successivo art. 23/c della medesima tariffa.
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)