Sez. 1, Sentenza n. 5228 del 11/06/1997 (Rv. 505113 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - ISCRIZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE | Ricorso per cassazione del P.M., ex art. 111 Cost., avverso il decreto della Corte d'appello di rigetto del reclamo contro il provvedimento del tribunale che respinge la richiesta di revoca dell'ordine di iscrizione di una società nel registro delle società - Inammissibilità.
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Il decreto pronunciato dalla Corte d'appello, a seguito di reclamo, a norma degli artt. 2330, quarto comma, cod. civ. e 739 cod. proc. civ. costituisce un provvedimento emesso in sede non contenziosa e, come tale, inidoneo a conseguire la forza di giudicato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti dal P.M., ex art 111 Cost. (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso il decreto della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo proposto dallo stesso P.M. contro il provvedimento con il quale il tribunale aveva rigettato la sua richiesta di revocare l'ordine di iscrizione nel registro delle società di una società cooperativa a responsabilità limitata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2330, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)