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Sez. 1, Sentenza n. 9983 del 08/10/1993 (Rv. 483894 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Deliberazioni - Deposito ed iscrizione | Omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari - Provvedimenti ex artt. 2411 e 2436 cod. civ. - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483894-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Deliberazioni - Deposito ed iscrizione

I provvedimenti, resi in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari di società, secondo le previsioni degli artt. 2411 e 2436 cod. civ., non sono impugnabili con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che hanno natura ordinatoria, sono revocabili dallo stesso giudice che li ha adottati e si esauriscono in atti di gestione di un pubblico registro, previo controllo circoscritto alla natura e regolarità estrinseca di dette deliberazioni, mentre non statuiscono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, né, in particolare, esprimono decisione sulla validità delle deliberazioni medesime (decisione non ravvisabile in apprezzamenti al riguardo di tipo meramente delibativo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2411, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)