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Sez. 2, Sentenza n. 831 del 03/04/1963 (Rv. 261152 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - NUOVE DEDUZIONI IN APPELLO - DEROGABILITA DEL CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261152-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - NUOVE DEDUZIONI IN APPELLO - DEROGABILITA DEL CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 345 comma secondo cod proc civ non deve essere interpretato nel senso che, in caso di nuove deduzioni in appello, il giudice del merito debba senz'altro derogare al principio generale secondo cui le spese di lite debbono essere poste a carico del soccombente, ma che il giudice stesso e libero di avvalersi o non del potere discrezionale concessogli dall'art 92 cod proc civ. non e, quindi, sindacabile in Cassazione la decisione del giudice di secondo grado che non abbia ritenuto di avvalersi di detto potere. (Conf 2970'60, 2359'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)