Sez. 5, Sentenza n. 3865 del 16/03/2001 (Rv. 544855 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Avviso di accertamento - Notifica - All'ultimo domicilio del contribuente defunto - Modalità - Requisiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE
L'avviso di accertamento, intestato ad un contribuente deceduto e notificato allo stesso nell'ultimo domicilio mediante consegna ad un custode, è affetto da nullità assoluta ed insanabile, atteso che, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio dello stesso solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)