Sez. 3, Sentenza n. 1263 del 13/03/1997 Cc. (dep. 10/05/1997) Rv. 208035 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti di cui alla tabella A legge n.319 del 1976 - Imputati preposti ad azienda posseduta in regime di diritto privato da un ente pubblico - Qualità di amministratori pubblici - Insussistenza - Irrogazione della pena accessoria del divieto di contrarre con la P.A. - Possibilità.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, è erroneo l'assunto secondo cui ad imputati per scarichi eccedenti i limiti di accettabilità di cui alla tabella A legge 10 maggio 1976 n.319 non potrebbe essere irrogata la pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto essi, essendo preposti ad un'azienda interamente di proprietà dello Stato, dovrebbero considerarsi "amministratori pubblici". Invero, la circostanza che una azienda sia posseduta, in regime di diritto privato, da un ente pubblico, non comporta come conseguenza automatica che i suoi amministratori debbano essere considerati pubblici.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)