Sez. 3, Sentenza n. 2694 del 07/07/1995 Cc. (dep. 28/09/1995) Rv. 203469 - 01
Acque | Tutela dall'inquinamento - Rappresentante del CO.DI.SO (Consorzio Disinquinamento Solofra) - Pubblico amministratore esonerato da penale responsabilità per reato di scarico extratabellare - Insussistenza - Ragione - Fattispecie: sequestro preventivo.
Acque
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il rappresentante del CO.DI.SO (Consorzio Disinquinamento Solofra) non può definirsi pubblico amministratore, come tale esonerato dalla penale responsabilità per il reato di scarico extratabellare ove disponga di progetti cantierabili per la depurazione delle acque. Infatti, in primo luogo, secondo il suo significato letterale, l'amministratore pubblico esonerato dalla sanzione penale in base all'art. 3 legge 17 maggio 1995, n. 172 non è il pubblico ufficiale in genere, che esercita funzioni amministrative, bensì è una persona inserita organicamente nella pubblica amministrazione: il criterio per la sua individuazione non è quello oggettivo o funzionale di cui all'art. 357 cod. pen., bensì quello soggettivo dell'appartenenza organica alla P.A.; in secondo luogo, il consorzio misto, anche se con capitale pubblico prevalente, resta sempre un soggetto di diritto privato, che agisce secondo regole e facoltà privatistiche e non in virtù di poteri autoritativi: in quanto tale, non può assolutamente qualificarsi come organo della P.A.. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)